Statuto

Statuto

sommario:

Premesse

Dalle tavole di fondazione alla trasformazione in persona giuridica di diritto privato.

L’Opera Pia “Ospizio Bancalari per gli Artigianelli” con sede in Chiavari, trae la sua origine dal Sac. Francesco Bancalari fu Giovanni, il quale ne ordinò la fon­dazione e ne costituì la dote coi suoi testamenti olografi datati 15 Feb­braio 1882, 2 Giugno e 19 Dicembre 1883, depositati in atti del Notaio Regio Benedetto Banca­lari di Chiavari il 9 Ottobre 1884.

Il Sacerdote Francesco Bancalari dispose nel modo seguente della Sua ren­dita di Lire 21.185:

  • per un terzo la destinò al ricovero di fanciulli maschi orfani od abban­do­nati oppure appartenenti a famiglie che non fossero in grado di man­te­nerli al fine di fornir loro un’educazione religiosa, morale e civile, di eser­citarli in un’arte e di istruirli convenientemente;
  • per un terzo ad una fondazione per l’istruzione dei fan­ciulli maschi di­scen­denti dal padre dell’Isti­tutore, per far loro conse­guire gradi accade­mici in Università anche fuori dello Stato e di perfe­zionarli negli studi. Es­sendo cessata la linea maschile della discendenza del fu Giovanni Ban­calari, la fondazione non ha più avuto ragion d’essere ed il suo pa­trimo­nio è stato annesso a quello del ricovero per i fanciulli, secondo la volontà del fondatore;
  • per un terzo all’erezione di una Sede Vescovile in Chiavari.

Legava inoltre all’Ospizio, oltre al terzo della suddetta rendita, la sua casa pa­dronale, sita presso il torrente Rupinaro, con porzione di giardino attiguo nella quale impiantare l’Ospizio stesso.

Designava per l’attuazione di dette disposizioni testamentarie apposita Com­missione composta dal Presidente della Società Economica di Chiavari, dall’Arci­prete della Parrocchia di San Giovanni Battista, del Prevosto della Par­roc­chia di San Giacomo e d’uno dei discendenti del fu Giovanni Bancalari.

L’Opera Pia fu eretta in Ente Morale con R. Decreto 23 Febbraio 1884.
L’Opera Pia degli Artigianelli, avente pure sede in Chiavari, fu fondata dal Sa­cerdote Canonico Giuseppe Guerello, che ne promosse l’Istituzione associan­dosi ad altri benemeriti cittadini.
Provvedeva al ricovero dei fanciulli maschi poveri, orfani od abbandonati op­pure appartenenti a famiglie che non erano in grado di mantenerli, educarli ed istruirli convenientemente che si trovavano nelle condizioni previste dallo Statuto, al fine di fornir loro una educazione religiosa e civile, come pure di esercitarli in un’arte e di istruirli convenientemente.

Fu eretta in Ente Morale con R. Decreto 1° Settembre 1884.

Entrambi questi Enti, che perseguivano esattamente gli stessi fini, vennero rag­gruppati sotto una sola Amministrazione e con la denominazione di ENTI RAG­GRUPPATI “Ospizio Bancalari per gli Artigianelli” ed “Opera Pia degli Arti­gianelli in Chiavari“, con R. Decreto 20 Maggio 1897.

L’opera lungimirante di Francesco Bancalari e Giuseppe Guerello, sacerdoti operanti in epoca ostile al loro stato di consacrati come storicamente riconosciuto, ha prodotto un’inestimabile ricchezza che oggi ritroviamo nella realtà dei fatti e per la quale è doveroso esprimere un deferente omaggio. Tale ricchezza non è solo mate­riale, ovvero costituita unicamente dai beni mobili e immobili che oggi appartengono all’istituzione, ma è comprensiva dei va­lori di alto pregio morale e spirituale deri­vanti dal sano idealismo, dal prezioso tempo, dalla costanza e dalla determinazione che quegli uomini di Dio hanno donato agli altri durante tutto l’arco della loro vita.

Sembra doveroso menzionare anche le Suore di Santa Marta, i Padri Scolopi delle Scuole Pie S. Giuseppe Calassanzio ed i Capi d’Arte con l’aiuto dei quali, fino a non molti anni fa, que­sto Istituto ha potuto perseguire i propri fini statutari.

Infine si ricordano i numerosi Benefattori che hanno contribuito a formare il patrimonio di questa Fondazione, patrimonio che permette all’Istituto di finanziare le proprie attività in piena autonomia.

Con sentenza del 7 Aprile 1988, n°396, la Corte Costituzionale dichiara l’ille­gittimità costituzionale dell’art.1 della Legge 17 Luglio 1890, n°6972, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussi­stere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tutti i requi­siti di un’istituzione privata. Con il Decreto Legislativo del 4 Maggio 2001, n°207, si impone il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, a norma dell’art.10 della Legge 8 Novembre 2000, n°328.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n°1548 del 5 Dicembre 2003 l’Ente è stato ri­condotto al regime giu­ridico di diritto privato, con denominazione “Isti­tuto Banca­lari-Artigianelli”, ai sensi della Legge Regionale 1 Marzo 1994, n°8, in ottem­peranza al D.L. 4 Maggio 2001, n°207 ed ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°6/REG del 18 Marzo 2003, coordinato con il Decreto del Presi­dente della Giunta Regionale n°7/REG del 28 Marzo 2003. In data 24.12.2003 è stato regi­strato a Chiavari, al n°2381/1, l’atto (n° del repertorio 30584 – n°9349 di rac­colta) del Notaio Dott. Alberto Cecchini con il quale il Consiglio di Amministra­zione ha dato atto, anche ai fini della trascrizione nei pubblici registri e della vol­tura catastale, che fanno parte del patrimonio dell’Ente trasformato gli immobili ri­sultanti dall’inventario approvato nella seduta del 6 Agosto 2003.

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CAPO I

Denominazione, sede e scopi istituzionali

Articolo 1 – denominazione e sede

L’Istituto Bancalari-Artigianelli costituisce una Fondazione. La sua sede le­gale è sita in Chiavari (GE), Viale En­rico Millo al Civ.9, in uno stabile di proprietà.

Articolo 2 – scopi istituzionali

  1. La Fondazione “Istituto Bancalari-Artigianelli” ha personalità giuridica di diritto privato, opera senza fini di lucro con autonomia statutaria e gestionale e perse­gue scopi di utilità sociale.
  2. La Fondazione, in conformità agli atti originari di fondazione, ha per scopo la formazione religiosa, morale, civile, scolastica e professionale, con partico­lare riguardo ai giovani di ambo i sessi, storicamente perseguita tramite corsi di forma­zione professionale e doposcuola. Gli scopi statutari possono essere realizzati an­che in collaborazione con altre realtà pubbliche o private.
  3. Lo scopo istituzionale è alimentato dalle rendite provenienti dai beni del patrimonio ad esso originariamente destinati in conformità alla destina­zione impressa nelle tavole di fondazione.
  4. La programmazione economico finanziaria della fondazione e la relativa do­cumentazione contabile e amministrativa dovrà essere coerente con il persegui­mento dei fini istituzionali.
  5. La Fondazione “Istituto Bancalari-Artigianelli” può porre in essere tutti gli atti ed i negozi di diritto privato funzionali al perseguimento del proprio scopo istitu­zionale.

Articolo 3 – attività statutarie

  1. La Fondazione Istituto Bancalari Artigianelli gestisce le attività forma­tive individuate all’art. 2 direttamente o in collaborazione con altri enti no profit atti allo scopo.
  2. In caso di collaborazione con soggetti terzi si dovrà procedere a stipula di apposita convenzione e relativo regolamento. Vengono privilegiati quegli enti le cui attività meglio si armonizzano con la legislazione in materia di corsi di forma­zione ed aggiornamento professionale.

Articolo 4 – regolamento

  1. La Fondazione Istituto Bancalari Artigianelli si dota di regolamento per lo svolgimento delle attività statutarie, con particolare riguardo ai giovani orfani o che versano in condizioni disagiate, nel rispetto della volontà del Fondatore.
  2. Il regolamento garantisce la parità di trattamento a tutti gli utenti senza di­scriminazioni legate a condizioni personali, sociali, religiose ed economiche.

Articolo 5 – patrimonio

  1. Il patrimonio della Fondazione “Istituto Bancalari-Artigianelli” com­prende tutti i beni mobili ed immobili già appartenenti all’IPAB “Enti raggruppati Ospi­zio Bancalari per gli Artigianelli ed Opera Pia degli Artigianelli in Chiavari”, quali risultanti dall’inventario approvato dal Consiglio di Amministrazione nella se­duta del 6 Agosto 2003, nonché da tutti i beni comunque acqui­siti nell’esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
  2. I beni mobili ed immobili in qualunque modo acquisiti in futuro da parte di Enti pubblici o pri­vati o da persone fisiche, sono destinati ad incrementare il patrimo­nio per gli scopi di cui al­l’Art.2. In assenza di un espresso vincolo operato dal benefattore, i beni acqui­siti si intendono come devoluti a favore degli scopi istituzio­nali e solo in casi ec­cezionali sono impiegabili per le finalità meglio individuate dal Consiglio di Ammini­strazione, in relazione ai bisogni assistenziali prevalenti della co­munità lo­cale.
  3. Costituiscono altresì risorse destinate al raggiungimento degli scopi istitu­zionali:
    • a) offerte, contributi, donazioni, liberalità a favore della Fondazione che ven­gano ac­cettati dal Consiglio di Amministrazione;
    • b) le rette versate dagli utenti per accedere ai servizi erogati dalla Fonda­zione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione;
    • c) interessi su depositi, canoni ed ogni altro utile o provento.
  4. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di ge­stione nonché fondi, riserve, patrimonio o capitali durante la vita della Fondazione.


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CAPO 2

Organi della Fondazione

Articolo 6 – organi della fondazione

Sono organi della Fondazione “Istituto Bancalari-Artigianelli”:

  • il Consiglio di Amministrazione
  • il Presidente
  • il Revisore dei Conti

Articolo 7 – consiglio di amministrazione

  1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto di 4 Membri – un Presi­dente e 3 Consiglieri – così come individuati nelle Tavole di Fonda­zione:
    1. Uno fra i Membri della Famiglia Bancalari scelto dalla Famiglia stessa tra i discen­denti del fu Giovanni Bancalari.
    2. L’Arciprete pro tempore della Parrocchia di S. Giovanni Battista di Chiavari o persona da lui delegata.
    3. Il Prevosto pro tempore della Parrocchia di S. Giacomo di Chia­vari o persona da lui delegata.
    4. Il Presidente della Società Economica di Chiavari o persona da lui delegata.
  2. Il Presidente è scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi mem­bri.
  3. Tanto il Presidente quanto i Consiglieri o le persone da essi delegate così come al comma 1 del presente articolo du­rano in carica quattro anni e pos­sono es­sere ri­confermati.
  4. L’insediamento del Consiglio di Amministrazione deve avvenire entro ses­santa giorni dalla scadenza del Consiglio precedente; superato detto termine, l’or­gano competente della Regione Liguria provvederà a nominare un Commissario.
  5. Tanto il Presidente quanto i Consiglieri non devono versare nelle situa­zioni di incompatibilità pre­viste dalla Legge.
  6. Le funzioni di Amministratore sono svolte a titolo gratuito.

Articolo 8 – nomina effettuata dal vescovo

Se la famiglia Bancalari tralasciasse di fare la suddetta nomina, la stessa sarà fatta dal Vescovo Diocesano, il quale dovrà allora scegliere un individuo tra i pa­renti in grado di consanguineità più vicina al Signor Giovanni Bancalari, padre del Pio Fondatore; in mancanza, o se fosse la Società Economica a tralasciare la no­mina, sceglierà persona laica di Sua fiducia.

Articolo 9 – presidenza onoraria

Il Vescovo Diocesano pro tempore avrà la Presidenza Onoraria del Consi­glio di Amministrazione e come Presidente Onorario potrà personalmente intervenire alle adunanze, vedere i Bilanci e le scritture contabili, chiedere informazioni sull’an­da­mento e sullo stato economico della Fondazione e su tutto ciò che riguarda le atti­vità inerenti all’istruzione e alla formazione professionale degli assistiti.

Articolo 10 – decadenza

Il Consiglio può decidere di far decadere dalla carica quegli Amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengano alle adunanze per quattro sedute con­secutive. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

Articolo 11 – revoca degli amministratori

  1. a revoca degli amministratori è disposta dal Consiglio di Amministra­zione per gravi viola­zioni di legge o del presente statuto.
  2. La revoca è disposta in apposita seduta segreta, previa contestazione de­gli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.

Articolo 12 – dimissioni

Le dimissioni degli amministratori devono essere depositate in forma scritta presso la Fondazione; esse non sono immediatamente efficaci e sono revocabili entro quindici giorni dalla loro presentazione. In caso di dimissioni di uno dei componenti del Consi­glio, la Fonda­zione attiva le pro­cedure per la surroga del di­missionario, se­condo quanto previsto nel seguente Art.13

Articolo 13 – sostituzioni

  1. Appena il Consiglio di Amministrazione abbia avuto notizia della revoca o delle dimissioni di uno o più dei suoi componenti – o ne abbia constatata la deca­denza – avviserà immediatamente il soggetto competente a far la nomina; questo, nella sua prima adunanza se si tratta della Società Economica od entro due mesi se si tratta del Vescovo, pro­cederà alla nomina del nuovo Amministratore.
  2. Alla Famiglia Bancalari non occorre che notificare la decadenza del mem­bro da lei posto nell’Amministrazione e proporre un altro nominativo entro due mesi.
  3. Se la revoca o le dimissioni riguardano la persona delegata dall’Arcipre- te della Parrocchia di S. Giovanni Battista o dal Prevosto di S. Giacomo­, questi ul­timi dovranno provvedere entro un mese ad effettuare la nuova no­mina.
  4. Nel caso di cessazione per altra causa dalla carica di Consigliere, si pro­cede alla sostituzione secondo le modalità previste dal presente articolo, comma 1, 2 e 3.
  5. Gli Amministratori nominati in surroga restano in carica sino alla sca­denza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 – attribuzioni del consiglio di amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto prescritto dal Codice Ci­vile e dai Regolamenti amministrativo e di contabilità, ed oltre a quanto è special­mente indi­cato in altri articoli del presente Statuto:
    1. verifica l’azione amministrativa e gestionale dell’Istituto;
    2. definisce gli obiettivi ed i programmi di attività;
    3. approva i bilanci;
    4. approva la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni, anche tempora­nee, del personale; assume, sospende e licenzia il personale dipendente;
    5. delibera eventuali regolamenti interni;
    6. delibera le modificazioni dello Statuto;
    7. nomina il Revisore dei conti;
    8. delibera in ordine ad ogni contratto della Fondazione;
    9. delibera la costituzione in giudizio della Fondazione;
    10. stabilisce la misura delle rette per i servizi erogati dalla Fondazione;
    11. delibera su ogni altro argomento relativo all’amministrazione ed alla gestione dell’Istituto.
  2. Le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto sono assunte con de­liberazione votata all’unanimità. L’articolo 25 del presente Statuto non potrà in ogni caso essere modificato se non su parere della Commissione in esso descritta.

Articolo 15 – attribuzioni del presidente

  1. Il Presidente rappresenta l’Istituto per qualsiasi pratica di or­di­naria am­mini­strazione, cu­ra l’esecuzione delle delibe­razioni prese dal Consi­glio, convoca e pre­siede le sedute del Consiglio di Amministrazione fissandone il relativo ordine del giorno. Il Presidente rappresenta l’Istituto anche per qualsiasi pratica di straordinaria amministrazione – previa auto­rizzazione del Consi­glio – e prende in caso di urgenza tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo a ri­ferire al Consiglio in adunanza da convocarsi entro quindici giorni.
  2. In caso di impedimento o di assenza, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, nella persona del consi­gliere più anziano per elezione; in caso di contemporanea elezione, del più an­ziano per età.

Articolo 16 – revisione dei conti

  1. Il Consiglio di Amministrazione si avvale della collaborazione e consu­lenza di soggetto esterno alla Fondazione, iscritto nel registro dei Revisori Contabili, al quale viene affidato il compito di controllo di legittimità degli atti posti in essere dal Consiglio di Amministrazione.
  2. Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.
  3. Il Revisore dei conti mediante l’accesso ai documenti contabili ed am­mini­strativi esercita le seguenti funzioni:
    • vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, predispo­nendo una relazione di accompagnamento al bi­lancio d’esercizio;
    • verifica il controllo economico della gestione, formulando rilievi, va­luta­zioni e proposte in funzione del conseguimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità.
  4. Il Revisore dei conti percepisce un compenso annuo prefissato dal Con­si­glio di Amministrazione secondo le tabelle professionali.

Articolo 17 – funzionamento

  1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straor­dina­rie. Le prime hanno luogo almeno nelle epoche stabilite per l’approvazione del bi­lancio d’esercizio, del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo; le altre, tutte le volte che lo richieda una urgente necessità, sia per invito del Presi­dente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due Consiglieri.
  2. La convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene ef­fettuata per invito scritto, firmato dal Presidente, con l’indicazione degli argomenti al­l’ordine del giorno e recapitata agli Amministratori almeno cinque giorni prima di quello fissato per le riunioni; per le riunioni urgenti, almeno ventiquattro ore prima.

Articolo 18 – ordine del giorno

L’elenco delle pratiche poste all’ordine del giorno è deter­minato dal Presi­dente; i singoli membri del Consiglio di Amministrazione pos­sono proporre al Presi­dente, prima della data della convocazione ed in forma scritta, l’aggiunta di altra mo­zione o argomento.

Articolo 19 – votazioni

  1. Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese con l’intervento di al­meno tre Membri ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. Per l’adozione di delibere concernenti la dismissione di beni immobili e di valore storico e artistico de­stinati alla realizzazione dei fini istituzionali, il Consiglio di Amministrazione deve seguire la procedura indicata dal seguente articolo 25.
  2. Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti; hanno sem­pre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.
  3. A parità di voti la proposta si intende respinta.
  4. Nel caso in cui un Amministratore si trovi in una situazione di conflitto di interessi nel merito di una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio ed astenersi dalla deliberazione stessa. L’amministratore che non ottemperi agli obblighi posti nel presente comma risponde dei danni che ne de­ri­vino alla Fondazione per effetto della sua inosservanza. Tale disposizione si ap­plica nel caso in cui la delibera riguardi interessi propri o di congiunti od affini fino al quarto grado di parentela degli amministratori.

Articolo 20 – verbali

  1. Di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione viene redatto ver­bale a cura di chi presiede o da persona da lui delegata. Il verbale deve essere fir­mato da tutti i Membri intervenuti.
  2. I verbali delle deliberazioni debbono essere sempre motivati e contenere il sunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli argomenti iscritti all’or­dine del giorno. Devono inoltre far menzione delle opposizioni, dichiarazioni o ri­serve espresse dai membri del Consiglio di Amministrazione.
  3. I processi verbali delle deliberazioni devono essere redatti in ordine cro­nolo­gico e regolarmente conservati presso l’archivio della Fondazione.

CAPO 3

Gestione amministrativa e dei servizi

Articolo 21 – il personale dipendente

  1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la dotazione organica del per­sonale, secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi dell’Istituto ed al livello dei servizi erogati, e ne verifica pe­riodicamente la congruità.
  2. Il personale necessario per l’esatto funzionamento dell’Istituto è nomi-nato dal Consiglio di Amministrazione a norma dell’Art.14 dello Statuto organico.
  3. Nel Regolamento interno saranno fissati i doveri, le attribuzioni e i di­ritti del personale stipendiato e salariato.


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CAPO 4

Gestione economica e finanziaria

Articolo 22 – bilancio e contabilità

La Fondazione redige ed approva entro il mese di Aprile di ogni anno il bi­lancio d’esercizio dell’anno precedente nel rispetto delle norme di legge. In pre­senza di particolari ragioni il bilancio potrà essere redatto ed approvato entro il mese di Giugno.

Articolo 23 – norma contabile

  1. L’esercizio finanziario e fiscale dell’Istituto inizia il 1° Gennaio e si con­clude il 31 Dicembre.
  2. La Fondazione redige ed approva entro il 15 di Dicembre il Bilancio di pre­visione per l’anno successivo.
  3. Il regolamento interno disciplina le modalità per la tenuta contabile delle operazioni di incasso e di pagamento.

Articolo 24 – gestione del patrimonio

  1. La Fondazione “Istituto Bancalari-Artigianelli” gestisce i beni del pro­prio patrimonio al fine di trarre le risorse da destinare al conseguimento degli scopi istituzionali.
  2. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali sugli immobili di cui sopra, non effettuati con le forme dell’asta pubblica o della licitazione privata, sono tra­smessi alla Re­gione per la preventiva autorizzazione.
  3. Di tutto il patrimonio costituito da beni mobili ed immobili della Fonda­zione deve essere tenuto l’inventario, da aggiornarsi periodicamente con cadenza nor­malmente biennale, contenente la descrizione e la valutazione dei beni e la se­gnala­zione di eventuali beni aventi valore storico, monu­men­tale, artistico.

Articolo 25 – alienazioni

  1. L’alienazione di immobili, di titoli o di altri valori capitali che costitui­scano la dotazione della fondazione, quando la prudenza non richieda di attendere un più pro­ficuo impiego, deve essere regolata dalla seguente procedura:
    1. il Presidente del Consiglio di Amministrazione effettua una proposta scritta di alienazione, precisandone in modo chiaro e particolareggiato la necessità. Al­l’alienazione dovrà in ogni caso seguire un investimento che trasfor­mi e migliori il patrimonio – onde ricavare maggiori di­sponibilità economi­che per il raggiungimento degli scopi statutari. Sono escluse altre motivazioni a giu­stificazione dell’alienazio- ne, a meno che siano collegate alla sopravvivenza dell’Istituto in modo comprovato e ben specificato. La proposta sarà confortata da peri­zia redatta da tec­nico di fiducia del Consiglio di Amministrazione, illustrante in modo chiaro e detta­gliato i vari aspetti economici dell’operazione, l’opportunità della stessa ed una pre­cisa valuta­zione dei beni interessati.
    2. il Consiglio di Amministrazione, in seduta regolarmente convocata, esa­mina e delibera con votazione palese. Per l’approvazione occorre l’unanimità dei vo­tanti presenti.
    3. il Presidente convoca una seconda seduta dopo almeno 15 giorni, ma non oltre 30 giorni, per deliberare sull’alienazione con votazione segreta. Per l’approva­zione occorre l’unanimità dei votanti presenti.
    4. se alle due votazioni è stata raggiunta l’unanimità dei consensi dei pre­senti, la proposta di alienazione è approvata. Se non si è raggiunta l’unanimità, il Presi­dente, in tempi brevi, costi­tuirà una Commissione così composta: il Vescovo Dio­cesano – od un Suo qualificato rappresentante – che sarà anche Presidente della Commissione, un Avvocato, un Geometra ed un Commercialista, nominati dai ri­spet­tivi ordini professionali, ed il Presidente del C.onsiglio di Amministrazione.

      Detta Commissione esaminerà e cercherà di chiarire le motivazioni che hanno portato ad esprimere i voti contrari o le astensioni, oltre ad eventuali conte­sta­zioni scritte da parte di terzi pervenute almeno ventiquattro ore prima della ri­unione della Commissione; esprimerà quindi il proprio parere in merito all’alienazione. Detto parere sarà comunicato in forma scritta a tutti i membri del Consiglio di Am­mini­strazione.

    5. il Consiglio di Amministrazione, in seduta regolarmente convocata, de­li­bera con votazione palese. Per l’approvazione è sufficiente la maggioranza asso­luta dei membri presenti.
    6. nel caso venga approvata l’alienazione e se sarà ottenuta l’autorizzazio- ne preventiva dalla Regione Liguria, il Notaio che redi­gerà l’atto relativo alla pra­tica dovrà in­dicare l’adempimento delle formalità so­pra descritte.
  2. I professionisti componenti la Commissione potranno essere retribuiti per le prestazioni svolte nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 26 – scioglimento dell’Istituto

In sintonia con le Tavole di Fondazione, in caso di scioglimento dell’Istituto per le cause di cui all’Art.27 del Codice Civile, il patrimonio sarà de­voluto al Papa pro tempore, con vincolo di de­stinarlo alle mede­sime o analoghe finalità.

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CAPO 5

Norme finali e transitorie

Articolo 27 – norme finali

  1. Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore al momento della sua approvazione da parte della Regione.
  2. Gli organi della Fondazione sono nominati secondo le previsioni del pre­sente Statuto. Gli organi in carica al momento dell’approvazione del presente Statuto decadono con la nomina di nuovi organi. I membri degli organi decaduti pos­sono es­sere eventual­mente rinominati.

Articolo 28 – norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano le disposizioni nor­mative vigenti.

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